Ordini dati dal podestà nel 1690
pubblicato il: 23/04/2016
da: Qui palazzolo

 

 

Ordini dati dal podestà di Palazzolo e della sua Quadra nel 1690

 

Il prossimo Primo Maggio è in programma l’annuale pranzo in Piazza Roma con contorno di musica e folclore. Anticipo uno scritto del secolo XVII° che si presta ad alcuni confronti colla vita odierna della Piazza.

 

Dalla residenza del Podestà, situata nel Palazzo Comunale, adiacente la piazzetta dove sorgeva il  battistero di San Giovanni Battista, chiamata Piazzetta inferiore, si poteva osservare quanto accadeva nella Platea Magna, sive Mercati. Emergono sprazzi di vita vissuta nel centro storico alla fine del XVII° secolo. Offro quindi una rilettura, con linguaggio moderno, di alcuni degli articoli del proclama del podestà Longhena del 17 settembre 1690, omettendo i meno significativi.

 

Secondo

Proibisce il giocar alle carte, e ai dadi in pubblico nei giorni festivi di precetto e di voto, mentre si celebrano i divini uffici, come anche il giocare alla balla davanti alla porta della chiesa parrocchiale in qualunque giorno tanto festivo, come feriale in pena de lire dieci, plt., sotto la qual pena siano sottoposti ancora li fettari, lasciando giocar le fette al tornello ovvero alle carte, e ai dadi, come anche ad altre persone che dessero ricetto a giocatori in tali giorni festivi e in tempo dei divini uffici soprattutto nel tempo della Dottrina Cristiana, la qual pena sia divisa et applicata come sopra.

 

Quinto

Che i mercanti, i bottegai e coloro che vendono robe mercantili non possano vendere nelle feste di precetto e voto della terra di Palazzolo, ma debbano tener chiuse le loro botteghe e sia lecito solamente agli speziali, ai prestinari e a  coloro che vendono robbe mangiative e necessarie per il quotidiano vivere, ai quali pure resta proibito il vendere robbe da brazzo o d'altra natura salvo le robbe mangiative, et ciò in pena di lire dieci plt. per cadauno contrafaciente et per cadauna volta et nella qual pena incorrano pure tutte quelle persone forestiere che portano grassine et altre robbe mangiative per venderle in questa terra, vendendo quelle nel tempo in cui si celebrano li divini uffici.

 

Sesto

Che nessun bottegaro o rivenditore  possa comperar robbe, ne grassine o frutti di sorte alcuna, che fossero portati in questa terra da forestieri per comodo degli abitanti, se prima non saranno state esposte in vendita in pubblico e sopra la Piazza, la mattina sino all'ora di nona e venendo portate il dopopranzo debbano starvi sin alle ore ventidue in pena de lire dieci plt. ai compratori, e perdita della robba che fosse comperata contravvenendo il presente ordine, nella qual pena  incorrano pure le medesime persone forestiere che portassero grassine, pesce, e altre robbe mangiative di qualunque genere nessuna eccettuata per venderle in questa terra tenendole in casa di osti, bottegai per venderle in detti luoghi ma debbano portarle sopra la Piazza Grande, e in altri luoghi  pubblici di questa terra di modo che possano esser vedute agli abitanti per poterne comprare per loro uso in pena come sopra oltre la perdita della robba.

 

Settimo

Che i polatini, quali capitano in questa terra per comperar pollame, uova, o altro non possano comperarne assolutamente se prima li venditori di ciò non avranno portati quei pollami et altro sopra la Piazza di questa terra per venderli et essersi fermati per almeno due ore, scegliendo  per ciò i giorni di mercoledì e di sabato in pena di lire dieci plt. da applicarsi come sopra per ogni volta e della perdita anche di dette robe.

 

Ottavo

Che i pescatori, che portano pesce in questa terra, siano obbligati,  prima che  possano venderne ad alcuno, di portarsi dal Podestà per veder se ne volesse comperar per il suo uso, sotto pena di lire cinque plt.oltre la perdita della roba.

 

Nono

Che i mugnai non possano macinar i grani nè condur molendini nei giorni festivi di precetto e voto, se non , dopo le ore 22  avuta però prima licenza dal molto rev.do Mons. Arciprete et da Podestà stesso, in pena de lire cinque plt. per ogni volta e per ogni persona che avrà disobbedito al presente ordine, nella qual pena incorrano pure i carrettieri, cavalcanti, mulattieri e somezanti di questa Quadra podestarile, quali si fanno lecito condur mercanzie, biade e vini nei detti  giorni di precetto e voto, e mentre si celebrano li divini uffici transitando per mezzo di questa terra con strepito, come  pure li lavoranti sia di questa terra come dei paesi della Quadra  che fossero ritrovati a lavorar in simili giorni festivi senza espressa licenza del molto Rev. Mons. Arciprete e del sig.Podestà la qual pena gli sia immediatamente applicata per la metà all'accusatore o ministro e per l'altra metà alla chiesa parrocchiale della terra di Palazzolo.

 

quipalazzolo, 23 aprile 2016